PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dell’On.Le Morani
PERIODICITA’ della FATTURAZIONE nelle TELECOMUNICAZIONI
Siamo tenacemente favorevoli al ripristino della fatturazione mensile in tutti i settori – fisso, mobile, paytv – dei servizi delle telecomunicazioni.
Fin dal 2015, quando è stata modificata la fatturazione nella telefonia mobile, spostando il termine dalla mensilità ai 28 giorni, la ns Associazione ha intrapreso tutte le azioni possibili per ostacolare questo mutamento di impostazione contrattuale che comporta un vistoso aumento di costi ottenuto con una furberia.
Siamo anche d’accordo con l’aumento delle sanzioni, previsto nella proposta, che l’Autorità può infliggere alle aziende, anche se pure dopo tale ritocco appaiono non in grado di ottenere risultati realmente punitivi e regolatori.
Sarebbe necessario riflettere, ancor di più alla luce di questa vicenda nella quale le aziende non hanno vistosamente ottemperato alla delibera dell’Autorità, sulle possibilità e capacità di AGCOM (e delle altre Autorità) di regolare davvero settori di pubblica utilità come quello delle telecomunicazioni.
Nel merito della proposta:
per quanto riguarda l’art. 2 modifiche unilaterali vanno considerati due punti di vista:
1 – Quando può essere messo in atto lo “ius variandi”;
2 – Cosa deve prevedere la possibilità di recedere dal contratto;
Per il punto 1: il previsto “giustificato motivo oggettivo” non sia sufficiente, esso deve invece essere dettagliato e circostanziato, nonché correlato a ragioni economiche o tecnico strumentali (investimenti tecnologici, ecc.). Le dettagliate ragioni della modifica unilaterale devono essere contenute nella comunicazione all’utente.
Va bene il prolungamento dei termini per la comunicazione da un mese a due mesi.
Deve inoltre essere limitata la discrezionalità delle variazioni, ad esempio limitandole nei termini temporali, cioè garantire un periodo, decorrente dalla stipula del contratto, in cui non è possibile esercitare lo “ius variandi” – es: 24/18 mesi dalla sottoscrizione del contratto, in considerazione del vincolo a cui si sottopone il consumatore che parimenti deve essere assunto dalla azienda anche in considerazione del cosiddetto “rischio di impresa”.
Rimane un problema rispetto ai “termini economici” delle modifiche unilaterali, ma è più difficile identificare una modalità a reale tutela del consumatore.
Per il punto 2: specificare che il recesso senza oneri può essere esercitato sia per il servizio specifico che viene modificato sia per l’intero contratto.
Oggi questa caratteristica riguarda praticamente la maggior parte dei contratti che, in questa fase di mercato, vengono proposti e sottoscritti.
Es. i contratti con offerte convergenti Sky-Fastweb oppure per lo stesso gestore per utenze fisso-adsl-mobile.
Se (il gestore) es.Fastweb modifica unilateralmente il contratto l’’utente deve avere la possibilità di recedere e senza costi dal servizio di connessione dati o dall’intero contratto, compreso Sky.
Ancora: se la modifica avviene sul mobile deve essere possibile il recesso per il servizio mobile oppure per l’intero pacchetto.
Infine nei casi di contratti che comprendono l’acquisto di un apparato (smartphone o tablet) e si decide di recedere dal contratto, in seguito a modifica unilaterale, deve essere data la possibilità di decidere se saldare in un ‘unica rata l’apparato o continuare a pagare la parte di rateizzazione mancante.
Infine è opportuno rimarcare le modalità con cui da ormai da molto tempo si muovono praticamente all’unisono, le aziende sul mercato. Quando apportano modifiche alle condizioni contrattuali gli operatori lo fanno praticamente tutti allo stesso momento, vanificando le possibilità per i consumatori, attraverso il diritto di recesso, di verificare sul mercato se ci sono proposte diverse e/o più favorevoli.
Il tema delle politica commerciali di “cartello” è stato più volte da noi evidenziato e in relazione ad esso abbiamo sollecitato le Autorità (AGCOM e AGCM) ad indagare senza però riuscire a farlo emergere e ad avere giustizia.
Di conseguenza risulta assente e scoraggiata qualsiasi reale e sana politica di concorrenza reale e leale che sarebbe a tutto vantaggio dei consumatori in un mercato vivace e propositivo.
24 ottobre 2017